Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3861 del 16 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sia destinato a produrre effetti diretti, infatti, non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ma ha pieno diritto di prendere visione degli atti, e ciò in quanto l'istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma quale strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l'amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti.

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