Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5106 del 5 dicembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata indicazione nell'atto recante la comunicazione dell'avvio del procedimento (che nel caso di controllo da parte della Soprintendenza, č, per l'espressa previsione contenuta nell'art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, la stessa comunicazione con la quale l'ente locale trasmette gli atti alla Soprintendenza per l'esercizio del potere di controllo), di tutte le informazioni contenute nell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, del nominativo del responsabile del procedimento (o dell'ufficio in cui prendere visione degli atti) rappresenta un'ipotesi di mera irregolaritā, che non inficia la validitā del provvedimento finale.

(massima n. 2)

Entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 42/2004 per l'esercizio del potere di controllo da parte della Soprintendenza deve avvenire solo l'adozione e non anche la successiva comunicazione del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'autorizzazione paesaggistica.

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