Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5193 del 9 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La gestione degli stabilimenti balneari rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, melius di interesse economico generale; in tal modo č ad esempio qualificato, tra i "servizi turistici diversi" dal D.M. 31 dicembre 1983. E' indubbio che la gestione dello stabilimento balneare costituisce un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo. Nel caso di specie, a conferma, anche a latere subiecti, la circostanza che la gestione sia assunta da una societā a partecipazione pubblica prevalente induce a ravvisare una connotazione in termini di servizio pubblico: per regola generale desumibile dall'art. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2016, n. 175, "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente od indirettamente, costituire societā aventi per oggetto attivitā di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitā istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societā". Il predetto art. 4, c. 2, chiarisce, in modo complementare al primo comma, che le amministrazioni pubbliche possono costituire societā esclusivamente a taluni fini, tra cui quello di "gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016".

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