Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14 del 7 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1396 primo comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e, in mancanza, esse non sono opponibili ai terzi se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto; ai sensi, invece, del secondo comma dello stesso articolo, le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili a terzi che le hanno senza colpa ignorate, e, fra queste ultime, rientra l'ipotesi della scadenza della procura.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.