Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 403 del 10 gennaio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di mancata pubblicazione dell'ammissione od esclusione di un partecipante, l'eventuale presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui sono deliberate le esclusioni od ammissioni, di regola non č, di per sé, idonea alla decorrenza del termine decadenziale nei riguardi dell'impresa interessata, essendo, in linea di principio, il termine per la proposizione del ricorso riferito alla data di pubblicazione dei verbali di ammissione ed esclusione sul profilo del committente, come previsto dall'art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. 104/2010, ovvero alla data di ricezione della comunicazione, secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 5 del medesimo testo normativo. E' da escludere che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il cumulo alla rinfusa, essendo richiesto dalla norma regolatrice il possesso di requisiti di qualificazione specifici ed adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. I consorzi stabili nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

(massima n. 2)

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello č deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullitā dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.

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