Consiglio di Stato sentenza n. 2509 del 26 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego termini perentori del pro-cedimento disciplinare sono quelli fissati dal legislatore che statuiscono il tempo massimo entro cui lo stesso deve concludersi mentre gli ulteriori termini, volti a scandire le fasi interne al procedimento, hanno funzione meramente sollecitatoria; pił in generale, nell'ambito del procedimento disciplinare perentori sono soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito, quali quelli inerenti alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti dell'inchiesta, al preavviso di convocazione avanti alla commissione di disciplina.

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