Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 675 del 2 febbraio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 83 comma 4, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, e ciò significa che tale articolazione dei criteri di valutazione è opportuna, ma non imposta; però la scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica; se invece il giudizio della Commissione non sia delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica.

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