Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3151 del 15 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

La cauzione provvisoria è prevista dall'art. 93 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e consiste in una garanzia per gli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in ragione dei quali è avvenuta la ammissione ad essa. La finalità dell'istituto è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta. E' evidente, allora, che una cauzione provvisoria rilasciata a garanzia dell'impegno di soggetto diverso dall'operatore partecipante alla procedura di gara non può ritenersi validamente prestata, anche se, come nel caso di specie, si tratta di società controllante.

(massima n. 2)

La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario. Non è possibile ritenere applicabile anche al giudizio di impugnazione dei provvedimenti di ammissione e/o di esclusione adottati nel corso di una procedura di evidenza pubblica, la regola generale per l'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Infatti, la regola posta dall'art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. n. 104/2010 va letta in combinato con la previsione dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificata dall'art. 20 D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. correttivo al codice), per la quale il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis D.Lgs. 104/2010, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati da motivazione.

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