(massima n. 1)
L'assenza della copia fotostatica del documento di identità che deve essere allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in sede di gara, non determina una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza, con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione. Tale omissione, per espressa disposizione di legge (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016), non poteva essere sanata con il soccorso istruttorio, né con "l'utilizzo" del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa.