Consiglio di Stato sentenza n. 2602 del 30 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Soggiacciono all'onere dell'immediata impugnazione del bando di gara le sole clausole che impediscono la partecipazione o impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano impossibile la stessa formulazione dell'offerta, impedendo il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; invece - per le altre previsioni, comprese quelle concernenti i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - l'interesse al ricorso nasce con gli atti applicativi, quali l'esclusione o l'aggiudicazione a terzi, in quanto effettivamente lesivi della situazione giuridica tutelata; devono quindi considerarsi escludenti le clausole che precludono la partecipazione alla gara perché prescrivono in modo univoco requisiti soggettivi, di ammissione o partecipazione alla gara, arbitrari e discriminatori; ovvero perché prevedono situazioni di fatto la cui carenza determina in via immediata e diretta l'esclusione dalla gara ovvero che danno luogo ad un'abnorme restrizione dell'accesso alla selezione, precludendo all'operatore di formulare adeguate offerte di gara in chiave competitiva.

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