Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 751 del 30 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario. Ai fini del vaglio dell'ottemperanza all'obbligo di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, si dovrą adottare un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui si evince il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneitą delle indicazioni ad assolvere alle finalitą di riscontro della serietą e affidabilitą dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entitą delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

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