Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1116 del 18 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto del requisito di regolarità contributiva non può essere superato in sede di gara mediante una diversa composizione del raggruppamento. Il limite a qualsivoglia modifica soggettiva del raggruppamento partecipante alla gara è costituito dal divieto di elusione, in corso di gara, della mancanza di un requisito di partecipazione; la perdita sopravvenuta del requisito in capo ad una delle imprese del raggruppamento non incide sfavorevolmente soltanto qualora intervenga in fase esecutiva, come attualmente codificato dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017.

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