Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 738 del 5 febbraio 2018

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. c), d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, tra i compiti del Rup - Responsabile unico del procedimento, rientra la cura del «corretto e razionale svolgimento delle procedure»; la procedura si svolge in modo «razionale» se sviluppata mediante fasi logicamente correlate che conducono alla realizzazione dell'obiettivo perseguito (l'acquisizione dell'opera, del servizio o della fornitura); in tale previsione rientra l'intervento del Rup per fare in modo che il passaggio da una fase all'altra della procedura avvenga nei tempi giusti evitandone l'ingiustificata dilatazione con eccessivo differimento del momento in cui l'amministrazione può conseguire l'opera o il servizio dal privato, ciò anche imponendo ai privati il compimento delle attività necessarie entro termini perentori.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la cauzione è necessaria per la sottoscrizione del contratto (comma 1), la mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dall'affidamento (comma 3); la cauzione deve essere costituita, a pena di decadenza (essendo già intervenuta l'aggiudicazione), antecedentemente alla stipulazione del contratto (ed anzi è condizione per la stipulazione). Il rispetto della nor¬ma impone al RUP di ottenere la prova dell'avvenuta costituzione della garanzia definitiva per poter fissare la data della stipulazione del contratto. Solo la fissazione di un termine perentorio al privato per fornire la prova può impedire l'indefinito protrarsi del momento della stipulazione del contratto.

(massima n. 3)

Pur in mancanza di espressa previsione nella lex specialis, è consentito alla stazione appaltante, e in particolare al RUP, di imporre un termine perentorio a pena di decadenza per l'invio della documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, nello specifico per l'invio della cauzione definitiva.

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