Tribunale civile Milano sentenza n. 724 del 20 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

È inefficace la dichiarazione di urgente necessità ex art. 3 L. n. 61/1989 resa dal locatore innanzi alla competente autorità e notificata al conduttore successivamente all’entrata in vigore della L. n. 431/1998 (il cui art. 14, terzo comma, ha espressamente abrogato l’art. 3 citato). Ciò posto, deve riformarsi il decreto di inammissibilità dell’istanza di rifissazione del giorno dell’esecuzione, pronunziato sul presupposto del suddetto stato di necessità, stante che lo sfratto inter partes deve qualificarsi come «finita locazione» pura e semplice, titolo per il quale opera la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 6 L. n. 431/1998.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.