Tribunale civile Reggio Calabria sentenza n. 239 del 29 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l’art. 1, comma quarto, L. n. 431/1998 richiede la forma scritta sotto comminatoria di invalidità del contratto, tale forma diviene elemento costitutivo del contratto, la cui mancanza, a norma dell’art. 1418 c.c. che rinvia alla doverosa sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c., determina la nullità del contratto di locazione. Conseguentemente il procedimento speciale di convalida di sfratto non è esperibile.

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