Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1241 del 3 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato, optando, peraltro, per una soluzione interpretativa che consenta al giudice di conoscere del merito della controversia, quando ciò sia possibile senza elidere le garanzie difensive.

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