Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5145 del 1 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Sebbene il punteggio numerico costituisca espressione di un principio comune e consolidato, l'obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessitą, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneitą a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.

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