Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3924 del 30 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Codice degli appalti non prescrive che il giudizio favorevole all'ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. Pertanto, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralitā professionale, non č tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravitā del reato risultare anche implicita o per "facta concludentia", ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre č la valutazione di gravitā, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.

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