Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4704 del 15 novembre 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche), sicché l'onere di motivazione gravante Sull'Amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale.

(massima n. 2)

L'atto regolamentare deve contenere una specifica motivazione solo quando già esso (e direttamente) contenga disposizioni lesive di posizioni giuridiche già consolidatesi.

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