Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3235 del 11 giugno 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere motivazionale che grava in capo alla P.A. rinviene la sua giusta misura nell'esigenza che il destinatario del provvedimento sia messo in grado di percepire quali siano le ragioni che hanno portato al diniego dell'istanza proposta. Pertanto, se da un lato non risulta sufficiente il generico richiamo alla norma di legge, dall'altro č consentito adoperare una motivazione che - sia pure in modo sintetico ovvero attraverso un meccanismo motivazionale che utilizza il rinvio per relationem al contenuto di atti endoprocedimentali - esterni le ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza, cosė da consentire al privato di valutare l'opportunitā di un'eventuale reazione giurisdizionale.

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