Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1406 del 7 marzo 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Il ritardo nell'emanazione di un atto amministrativo č elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, nel caso di procedimento amministrativo lesivo di un interesse pretensivo dell'amministrato, ove tale procedimento sia da concludere con un provvedimento favorevole per il destinatario; ciō in quanto il risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla P.A. in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento presuppone che il tempo č un bene della vita per il cittadino ed il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento ha sempre un costo.

(massima n. 2)

Nel caso di danno da ritardo della P.A., occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero "superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra "piena prova del danno". La valutazione č di natura relativistica e deve tenere conto non solo della specifica complessitā procedimentale, ma anche - in senso negativo per le ragioni dell'Amministrazione - di eventuali condotte.

(massima n. 3)

Non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'amministrazione e la tempistica procedimentale (nella specie relativa al rilascio di una permesso di costruire) consenta agevolmente di comprendere che la pluralitā di modifiche presentate al progetto, i successivi esami che si sono resi necessari e le integrazioni documentali predisposte dal richiedente escludono un atteggiamento dilatorio in capo alla P.A.

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