Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 2638 del 22 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno da ritardo e con riferimento all'art. 2 bis commi 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69) e 1 bis (introdotto dall'art. 28 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013 n. 98), va sottolineato come la norma di cui al comma 1 non collega l'ipotesi risarcitoria al mero superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (senza che sia intervenuta l'emanazione del provvedimento finale), ma pone l'inosservanza del termine normativamente previsto come presupposto causale del danno ingiusto eventualmente cagionato "in conseguenza" dell'inosservanza dolosa o colposa di detto termine; pertanto, l'inosservanza del termine di conclusione procedimentale comporta: a) in generale, il risarcimento del danno ingiusto, qualora - con dimostrazione del nesso di causalitā - questo consegua alla predetta inosservanza colposa o dolosa della P.A.; b) nei casi espressamente previsti, il riconoscimento di un indennizzo, il titolo a ricevere il quale sorge per il solo fatto del superamento del termine e che - ove concorra con la distinta obbligazione risarcitoria - č detratto dalla somme complessivamente riconosciuta a tale ultimo titolo. (Nella specie, l'art. 2 bis L. n. 241 citata non era applicabile trattandosi di attivitā di esecuzione ed ultimazione di opere edilizie in attuazione di un piano insediamenti produttivi).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.