Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4014 del 29 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale, il giudice può fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo cod. proc. pen.. È, pertanto, illegittimo il provvedimento con cui il giudice di appello escluda il beneficio concesso in primo grado, in assenza di appello del P.M. in ordine al riconoscimento di detto beneficio oppure dell'inosservanza da parte del condannato, senza giustificato motivo, degli obblighi cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata.

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