Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25846 del 22 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del concorso nel delitto di strage, č sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identitą di chi agirą, sulle modalitą esecutive della condotta e sull'identitą della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una pił ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilitą dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del caposcosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalitą, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante).

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