Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21185 del 23 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Le informazioni fornite dall'imputato al perito sono inutilizzabili per fini diversi da quelli dell'accertamento peritale e tale inutilizzabilitą, avendo natura patologica, opera anche con riferimento al giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso, invece, di dichiarazioni della persona offesa o di altri testimoni al perito, l'inutilizzabilitą ha natura fisiologica, per cui in questo secondo caso le informazioni possono essere legittimamente utilizzate nel rito abbreviato, ai fini di prova della responsabilitą dell'imputato).

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