Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 49153 del 11 dicembre 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva č censurabile in sede di legittimitā solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicitā al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

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