Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34318 del 6 agosto 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. č sufficiente che la violenza o la minaccia sia idonea, nel momento in cui viene esercitata, a determinare altri a commettere un fatto costituente reato, non essendo necessario che il reato-fine sia consumato o tentato.

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