Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28080 del 2 luglio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circonvenzione di persona incapace, per la sussistenza dell'elemento dell' "induzione", non è richiesto l'uso di mezzi coattivi o di artifici o raggiri, ma è pur sempre necessaria un'attività apprezzabile di pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta rivolta al soggetto passivo di compiere un atto giuridico.

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