Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9369 del 26 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, in assenza di elementi idonei a dimostrare il concorso morale, la sussistenza del concorso materiale potesse essere desunta dall'avere, l'imputato, nella sua qualità di direttore generale di una fondazione bancaria, impartito l'ordine di acquistare un "blocco" di azioni quando la manovra speculativa sulle stesse era già stata perfezionata da altri soggetti).

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