Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32746 del 23 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari, la mancata osservanza dell'art. 293, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire un'ordinanza applicativa di custodia cautelare deve avvertire l'imputato o l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, non è sanzionata a pena di nullità, integrando una mera irregolarità che non incide sul diritto di difesa del soggetto interessato, il quale può comunque provvedere alla nomina del difensore anche in assenza dell'invito a farlo.

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