Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45179 del 8 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti sessuali con minorenne, la valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere condotta sulla scorta di un semplice "criterio equitativo" ma deve tener conto della dimensione concreta degli effetti del reato, da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche. (Nel caso di specie la Corte ha censurato la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato incongrua l'offerta risarcitoria sul presupposto, non documentato, della compromissione del regolare sviluppo psico-fisico della minore).

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