Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6334 del 14 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il rappresentante nell'esercizio dei suoi poteri abbia risolto consensualmente una vendita di merci conclusa in nome e per conto del rappresentato, responsabile della mancata restituzione della somma pagata per la merce all'acquirente che l'abbia riconsegnata al rappresentante, č il rappresentato, senza che possa rilevare l'inadempimento degli obblighi del rappresentante nascenti dal mandato (mancato invio della merce ricevuta al rappresentato), attenendo essi al rapporto interno al quale il terzo rimane estraneo.

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