Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11182 del 29 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove ricorra un vizio che comporti l'annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l'art. 1442, ultimo comma, c.c. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell'atto asseritamente viziato, ma all'unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all'adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo.

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