Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23843 del 31 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalitą tali, per continuitą, onerositą ed organizzazione, da creare l'oggettiva apparenza di un'attivitą professionale posta in essere da persona con competenze specifiche e regolarmente abilitata. (Fattispecie in cui l'imputato aveva compiuto interventi diagnostici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione).

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