Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21170 del 17 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilitą di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui il fatto, qualificato come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, era stato riqualificato nei termini meno gravi del danneggiamento aggravato).

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