Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2105 del 9 giugno 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

In mancanza di specifica autorizzazione del rappresentato, il rappresentante incaricato della stipulazione di un contratto non ha il potere di approvare specificamente per iscritto la clausola derogativa della competenza territoriale che sia stata inserita tra le condizioni generali predisposte dall'altro contraente; detta clausola non vincola, pertanto, il rappresentato che, agendo in giudizio per far valere le pretese sostanziali nascenti dal contratto stesso, può rivolgersi al giudice competente come per legge.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.