Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12277 del 15 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicazione della misura di sicurezza della libertā vigilata, prevista obbligatoriamente dall'art. 300 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 nel caso di irrogazione della pena della reclusione superiore ad un anno, impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, essendovi incompatibilitā tra pericolositā sociale del colpevole e presunzione di astensione tra commissione di ulteriori reati.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.