Cassazione civile Sez. II sentenza n. 137 del 9 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione ereditaria, l'art. 764 secondo comma c.c., secondo il quale l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, di cui al precedente art. 763 c.c., non č ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (o dell'atto fatto in luogo della medesima), si riferisce, negando ingresso al suddetto rimedio rescissorio, non soltanto alle transazioni successive all'atto di divisione (o a quello ad esso equiparato) inerenti a contrasti insorti in sede di esecuzione ed interpretazione, ma anche agli accordi transattivi conclusi nel corso dell'iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto di divisione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.