Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3522 del 27 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di corruzione propria, deve escludersi l'esistenza di un accordo corruttivo quando l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato oggetto solo di una promessa indeterminata da parte del pubblico ufficiale, senza alcuna certezza di prestazioni corrispettive tra le parti.

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