Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14781 del 24 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto posto in essere da un soggetto dopo che allo stesso, nel corso di un procedimento di interdizione, sia giā stato nominato un tutore provvisorio, č annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace, tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale č intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento (come, nella specie, la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio). Ne consegue che il termine di prescrizione dell'annullamento decorre, ai sensi dell'art. 1442, secondo comma, c.c., dalla data di cessazione dell'incapacitā legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile.

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