Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11885 del 16 novembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito della spendita del nome, necessario perché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto. Pertanto, un atto di opposizione a precetto ed a pignoramento mobiliare, proposto dall'amministratore unico di una Snc, pur in mancanza di una esplicita spendita del nome della società, può essere a questa riferito, in considerazione delle concrete circostanze del caso (nella specie, individuazione nella società del soggetto passivo dell'esecuzione e riferimento nell'atto di opposizione alle obbligazioni contratte con l'opposto dalla società e non a situazioni personali dell'opponente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.