Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10989 del 10 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioč che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto.

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