Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3713 del 21 dicembre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La prescrizione dell'azione di annullamento di un contratto (nella specie, di una transazione, al fine di ottenere una liquidazione del danno in misura superiore a quella convenuta transattiva-mente) può essere interrotta soltanto dalla domanda giudiziale e non anche dalla costituzione in mora; questa invero presuppone un debitore tenuto all'adempimento di una prestazione, onde la sua efficacia interruttiva è limitata ai diritti di credito e non può estendersi a un diritto potestativo, quale è quello all'annullamento del contratto, cui non corrisponde un obbligo di prestazione della controparte.

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