Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11997 del 25 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā per il reato di detenzione di materiale pedopornografico č esclusa in capo al soggetto che detto materiale abbia prodotto, sempre che questi sia concretamente punibile per la condotta di produzione. (Fattispecie di ritenuta applicabilitā del reato di detenzione a fronte della non ricorribilitā del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione).

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