Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8285 del 3 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'art. 600 ter c.p., la configurabilitą della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto).

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