Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1029 del 2 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste un contratto divisorio soggetto alla rescissione laddove si riscontra la contemporanea esistenza degli elementi dell'attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione. Per contro, si č in presenza di una transazione, che si sottrae alla rescissione, quando con l'atto, che pone fine alla comunione, i condividenti — allo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti giā sorte — si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote.

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