Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1537 del 14 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il delitto è flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. la captazione di energia elettrica è ancora in atto).

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