Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36701 del 24 settembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attivitą tecniche e, non costituendo attivitą diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.

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