Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34417 del 28 agosto 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poichè solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione ).

(massima n. 2)

È configurabile il concorso formale tra il reato di «comparaggio » di cui agli artt. 170 ss. del R.D. n. 1265 del 1934, ricadente nell'area dell'illegittima promozione di farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico ed impresa, e il delitto di corruzione di cui agli artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative erogazioni di denaro o altre utilità per scopi di lucro.

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