Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27068 del 20 maggio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della perseguibilitā senza querela dei delitti di violenza sessuale in ragione della connessione con un reato procedibile d'ufficio, non č necessario che quest'ultimo sia stato contestato all'autore della violenza, operando il criterio di cui all'art. 609 septies, comma quarto, n. 4 c.p. tutte le volte in cui il pubblico ministero, indagando comunque su altri fatti perseguibili d'ufficio, debba esaminare anche quello sessuale procedibile a querela.

(massima n. 2)

In tema di esame del testimone, l'eventuale intervento del giudice prima della conclusione dell'esame e del controesame ad opera delle parti non configura un'ipotesi di inutilizzabilitā della testimonianza, verificandosi questa solo laddove la prova venga assunta in presenza di un divieto e non anche quando la stessa, pur consentita, sia effettuata in violazione delle regole previste per l'assunzione. (Rigetta, App. Firenze, 14 maggio 2007).

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